Iscriviti alla nostra newsletter sarai sempre aggiornato sulle nuove proposte.

| Condizioni Generali di viaggio |
|
|
|
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DIPACCHETTI TURISTICI 1. PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO Premesso che: a) il d. lgs 111/95 (di attuazione della Dir. 90/314/CE) dispone a protezione del consumatore che l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento delle loro attività (art. 3/1 lett. a d.lgs. 111/95). b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 6 del d. lgs. 111/95), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 18 delle presenti Condizioni generali di contratto. La nozione di ‘pacchetto turistico’ (art.2/1 d.lgs. 111/95) è la seguente: i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) ....... che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”. 2. FONTI LEGISLATIVE La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà disciplinato dalla L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 in quanto applicabile nonché dal D. Lgs. 111/95. 3. PRENOTAZIONI Le prenotazioni si ricevono fino ad esaurimento dei posti disponbili. La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell’inizio del viaggio. 4. PAGAMENTI All'atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto del 25% il saldo dovrà essere effettuato 30 giorni prima della partenza sempre che la prenotazione sia stata confermata ai sensi del precedente articolo, Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto. 5. PREZZO I prezzi indicati possono essere modificati fino a 20 giorni precedenti la data fissata per la partenza e soltanto in seguito a variazioni di: Costi di trasporto, incluso il costo del carburante; diritti e tasse su alcune tipologie di servizi tirsitici, quali imposte, tasse di atterraggio di sbarco o imbarco nei porti o aeroporti; tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico se superiore nella percentuale del + /- 3% 6. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 8. Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla ( ex art. 1469 bis n. 5 Cod. Civ.), restituirà al consumatore pagato e incassato all’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. 7. RECESSO DEL CONSUMATORE Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: - modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore. Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto: - ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; - alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata. Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto a) 10% della quota di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza 25% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni lavorativi prima della partenza 50% della quota di partecipazione da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza 75% della quota di partecipazione da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza nessun rimborso dopo tale termine b) Particolari clausole per l’annullamento del viaggio di gruppo: Franchigia: sarà consentita una riduzione del 10% del numero dei partecipanti, in caso di cancellazione parziale, dei passeggeri originariamente prenotati fino a 40 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio con un massimo di 10 passeggeri cancellati. Il gruppo rimanente dovrà avere sempre e comunque il minimo di partecipanti richiesto dal programma di viaggio o quanto richiesto da condizioni particolari di contratto. Per cancellazioni parziali o totali eccedenti la franchigia verranno applicate le medesime indennità sopra descritte (paragrafo 8a ) Le medesime indennità verranno applicate a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza di documenti personali validi per l’espatrio. (Per giorni lavorativi s’intende da Lunedì a Venerdì) 8. SOSTITUZIONI Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a. l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario; b. il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 10 d.lgs.111/95) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c. il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo. 9. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. 10. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore. 11. REGIME DI RESPONSABILITÀ’ L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. 12, RESPONSABILITA' DEI VETTORI AEREI dal 17 ottobre 1988 i soli vettori aerei comunitari sono illimitatamente responsabili per danni di morte, ferite e lesioni al passeggero ai sensi del regolamento CE n. 2027/97 che stabilisce anche la responsabilità oggettiva (ossia senza colpa) del vettore per danni fino all'ammontare di 100,000 euro diritti speciali di prelievo. La responsabilità del tour operator nei confronti del passeggero resta disciplinata dak D.lgs 111/95 e dalle condizioni generali di contratto pubblicate sul presente catalogo. 13. LIMITI DEL RISARCIMENTO Il risarcimento per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali cui prendono parte Italia e Unione Europea in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l’importo di 50.000 Franchi oro Germinal per danni alle persone, 2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose, 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno (art. 13 n° 2 CCV). 14. OBBLIGO DI ASSISTENZA L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore non è responsabile nei confronti del consumatore per l'inadempimento da parte dell'agenzia di viaggio intermediaria degli obblighi a carico di quest'ultima. 15. RECLAMI E DENUNCE Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il consumatore dovrà – a pena di decadenza - altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza. 16. ASSICURAZIONI: Nella quota di partecipazione è inclusa la stipula dell'assicurazione medico e bagaglio con la compagnia Navale per: CONSULTO MEDICO; INVIO MEDICINALI URGENTI; RIENTRO SANITARIO DEL VIAGGIATORE; RIENTRO SALMA; VIAGGIO DI UN FAMILIARE PER RAGGIUNGERE L'ASSICURATO IN CASO DI MALATTIA; RIENTRO ANTICIPATO DEL VIAGGIATORE; INTERPRETE; ASSISTENZA LEGALE FINO A EURO 500,00; SPESE MEDICHE (FRANCHIGIA EURO 40,00) PER L' ESTERO FINO A EURO 3000,00 E PER L'ITALIA EURO 300,00; DANNI AL BAGAGLIO (FRANCHIGIA EURO 40,00) FINO A EURO 500,00. 17. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO e SPESE MEDICHE (facoltative) Se non espressamente comprese nel prezzo prima della partenza è possibile. Anzi consigliabile, stipulare presso gli uffici dell'organizzatore o dell'agenzia intermediaria speciali polizze assicurative integrative facoltative contro le spese di annullamento del pacchetto, e aumento dei capitali per spese mediche. (richiedere opuscolo ) . 18. FONDO DI GARANZIA E’ istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell’art. 21 D. lgs. 111/95), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore 18. VALIDITA' validità dal 02 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 19. Organizzazione tecnica GEAWAY - Sulla Via di Damasco srl Via Gian Matteo Ferrario 26 20041 AGRATE – MI Tel 039-6894440 Licenza nr. 120099 – Prov. Di Milano FORO COMPETENTE Per i viaggi organizzati sotto l’organizzazione tecnica GeaWay - Sulla Via di Damasco è competente il Foro di Milano. Per ogni controversia sarà competente il Foro segnalato sul contratto di viaggio del singolo organizzatore di viaggio. |
Società di servizi nel settore religioso. La Vostra missione è la nostra passione. Questo slogan riassume la filosofia e le motivazioni del nostro lavoro: ideare e costruire strumenti che aiutino la missione pastorale dei sacerdoti. Vai al Sito...